Alle lavoratrici e ai lavoratori a tempo indeterminato che nell’anno 2022 hanno avuto periodi di sospensione dal lavoro a causa dell’attivazione di procedure CIGS/FIS da parte del datore di lavoro a causa di crisi aziendale, ristrutturazione, fermo attività per causa di forza maggiore, è riconosciuto un contributo fino ad un massimo di €.300,00 così suddiviso:

  • fascia 1: €. 300,00 lavoratrice/lavoratore, interessato/a a periodi di CIGS/FIS oltre le 23 settimane;
  • fascia 2: €. 200,00 lavoratrice/lavoratore, interessato/a a periodi di CIGS/FIS tra 13 e le 22 settimane;
  • fascia 3: €. 100,00 lavoratrice/lavoratore, interessato/a a periodi di CIGS/FIS tra 1 e le 12 settimane.

Il contributo sarà erogato attraverso il sostituto d’imposta (datore di lavoro).

La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

Il contributo è diviso in 3 fasce:

La documentazione da consegnare per ricevere il contributo è la seguente:

  1. modulo di richiesta;
  2. dichiarazione del datore di lavoro del periodo di sospensione avvenuta per CIGS/FIS;
  3. Modello ISEE (redditi 2020) in corso di validità;
  4. Ultima busta paga della lavoratrice o del lavoratore;
  5. copia documento d’identità.

Il contributo verrà riconosciuto secondo i seguenti importi ISEE:

  • per ISEE fino a €. 10.000,00 il contributo sarà riconosciuto per intero;
  • per ISEE tra €. 10.000,01 e €. 25.000,00 il contributo sarà riconosciuto al 50%;
  • per ISEE superiore a €. 25.000,01 non verrà riconosciuto alcun contributo.